venerdì 28 novembre 2008

Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia

1L.R. 01 Settembre 1999, n. 20 (1)Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia1. Finalità. 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 dello Statuto ed inconsiderazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici,culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio,riconosce l'importanza ambientale e l'interesse scientifico del patrimoniocarsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì, losviluppo dell'attività speleologica.2. Definizioni di area carsica, di fenomeno carsico e di attivitàspeleologica. 1. Ai sensi della presente legge sono definiti:a) aree carsiche, quelle costituite da rocce composte prevalentemente daelementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelleevaporitiche;b) fenomeni carsici o grotte, le forme superficiali ed ipogee generate daiprocessi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delleacque, nonché, per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noticome grotte laviche e quelli dovuti ad un carsismo attenuato;c) attività speleologica, l'esplorazione, lo studio scientifico e la documentazionedelle grotte sotto il profilo fisico, biologico, storico paletnologico, paleontologicoe geografico.3. Tutela delle grotte. 1. All'interno delle grotte di cui all'articolo 2, comma1, lettera b), è vietato:a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;b) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazionimorfologiche delle cavità, ed in particolare:1) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti oriempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell'esplorazione,previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico perl'ambiente, integrato ai sensi dell'articolo 7;2) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili,reperti paleontologici e paletnologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalleautorità competenti.2. Il sindaco del comune in cui è sita la grotta può, sentito il Comitato tecnicoscientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, regolamentarel'accesso in presenza di reperti paletnologici o paleontologici o di situazionifisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.3. L'utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle grotte iscritte nelcatasto di cui all'articolo 5, è autorizzata dal competente organo regionale,2sentito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensidell'articolo 7, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativadella situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare edell'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.4. Individuazione delle principali aree carsiche e loro tutela. 1. LaRegione individua in un apposito elenco le principali aree carsiche di rilevanteimportanza idrogeologica, comprese quelle soggette a sfruttamento per scopiidropotabili, ambientale e paesaggistico.2. L'elenco di cui al comma 1, che deve contenere ogni notizia utile ai fini dellaconoscenza delle aree ivi inserite, è approvato, previo parere del comitatotecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, condeliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissioneconsiliare.3. Nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui al comma 1 non è consentitoeffettuare discariche di rifiuti o interventi che alterino l'assettoidromorfogeologico dei luoghi.5. Istituzione del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche. 1.Al fine di assicurare la conoscenza e conservazione delle aree e dei fenomenicarsici, è istituito il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche.2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:a) l'elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale;b) l'elenco delle principali aree carsiche di cui all'articolo 4, comma 2.3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta o areacarsica tutti i dati topografici e metrici, la descrizione ed i rilievi speleologici egeologici.4. La Regione attribuisce, con apposita convenzione, la formazione,l'aggiornamento e la tenuta del catasto di cui al comma 1 alla federazionespeleologica del Lazio.5. La convenzione di cui al comma 4, da stipularsi entro sei mesi dalla data dientrata in vigore dalla presente legge, deve prevedere le modalità diacquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazionegratuita da parte di chiunque ne abbia interesse e le connesse attivitàscientifiche e divulgative.6. Vigilanza e sanzioni. 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previstedalla presente legge è esercitata dalle Province.2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, e art. 4, comma3, comporta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delleseguenti sanzioni amministrative pecuniarie:a) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'alterazione del regime idrico-carsico;b) da lire 500 mila a lire 5 milioni per la distruzione, il danneggiamento ol'occlusione delle grotte;c) da lire 100 mila a lire 1 milione per l'abbandono dei rifiuti;3d) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'asportazione o il danneggiamento diconcrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti;e) da lire 100 mila a lire 1 milione per l'effettuazione di scavi o sbancamenti inviolazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1);f) da lire 100 mila a lire 1 milione per la violazione del divieto di accesso di cuiall'articolo 3, comma 2;g) da lire 500 mila a lire 1 milione per ogni metro cubo di discarica di rifiuti inaree carsiche.3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 si applica la normativaregionale vigente in materia di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.7. Integrazione del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. 1. Ilcomitato tecnico-scientifico per l'ambiente, istituito dall'articolo 13 della leggeregionale 18 novembre 1991, n. 74, è integrato, per il rilascio di pareri relativialle materie di cui alla presente legge, da:a) due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti sulla base di documentateesperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territoriolaziale. Tale designazione è comunicata alla competente commissioneconsiliare;b) due esperti designati dalla federazione speleologica del Lazio.2. I componenti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidentedella Giunta regionale.8. Albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio. 1. E' istituito pressol'assessorato regionale competente in materia di ambiente l'albo regionale deigruppi speleologici del Lazio.2. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, i gruppi speleologici devonopresentare all'assessorato regionale competente in materia d'ambiente:a) l'atto costitutivo unitamente al proprio statuto, da cui risulti che il gruppospeleologico non ha fini di lucro e svolge attività finalizzate all'esplorazione,allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;b) l'elenco nominativo dei soci, con l'indicazione del presidente e delresponsabile del gruppo;c) il proprio curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambitospeleologico, nonché le eventuali pubblicazioni.3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole delcomitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7.4. I gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica del Lazio sonoiscritti di diritto, previa presentazione della documentazione richiesta ai sensidel comma 2.9. Attività promozionale. Contributi. 1. Al fine di promuovere la ricerca el'attività speleologica, la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cuiall'articolo 7, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un programmaannuale per l'attuazione di ricerche e studi, pubblicazioni, convegni, seminari4ed altre iniziative a carattere didattico o divulgativo finalizzati alla conoscenzaed alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici o alla ottimizzazionedelle tecniche esplorative.2. Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favoredella federazione speleologica del Lazio e dei gruppi speleologici iscritti all'albodi cui all'articolo 8 per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, secondoi criteri e le modalità stabiliti nel medesimo programma.3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati presentanoall'assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggiodi ogni anno, domanda corredata da un dettagliato programma di intervento edalla relativa previsione di spesa.4. I soggetti beneficiari dei contributi presentano all'assessorato regionalecompetente in materia ambientale, entro il 31 maggio dell'anno successivo aquello in cui sono stati erogati i contributi, la documentazione, corredata dauna relazione illustrativa, comprovante l'impiego dei fondi percepiti per gliscopi indicati al comma 1.10. Norma finanziaria. 1. L'onere per l'attuazione di quanto previsto nellapresente legge è quantificato in L. 50 milioni ed è iscritto al cap. 11473 che siistituisce con la seguente denominazione: "Spesa per la tutela del patrimoniocarsico e valorizzazione della speleologia".2. La relativa copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di pariimporto dello stanziamento iscritto al cap. 16310 del bilancio regionale 1999.----------------------------------------------------------------------------------------(1) Pubblicata sul BUR 20 settembre 1999, n. 26 (S.O. n. 2).Riprodotta sulla G.U. della Repubblica

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